Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 133 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo».