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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.01. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/09/2015  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Trasparenza del calcolo dei tempi e dei costi di riparazione dei veicoli in caso di sinistro stradale).

  1. In caso di sinistro stradale, il perito incaricato della valutazione del danno, nel redigere la perizia, deve fare riferimento ai tempari relativi alla sostituzione di componenti e di riparazione del danno.
  2. Presso l'IVASS è istituito un tavolo di lavoro indipendente, atto a determinare, basandosi sui dati tecnici forniti dai costruttori dei veicoli, i costi relativi ai componenti e ai tempi di sostituzione degli stessi, nonché a determinare i tempi di riparazione dei danni subiti dal veicolo prendendo in considerazione altresì la tecnologia idonea da utilizzare affinché venga ripristinato il danno a regola d'arte e secondo le specifiche del costruttore.
  3. Le tabelle elaborate di cui al comma 2 e il calcolo da parte del perito secondo le specifiche del comma 1, devono garantire il ripristino del veicolo danneggiato in coerenza con il principio della sicurezza stradale. Il perito incaricato di cui al comma 1, deve indicare nella sua perizia quelle che sono le riparazioni e le sostituzioni necessarie affinché il veicolo possa circolare nuovamente su strada in sicurezza. I relativi danni devono essere risarciti da parte dell'assicurazione anche laddove il costo della riparazione superi il valore di mercato del veicolo, qualora il danneggiato acconsenta al risarcimento in forma specifica ovvero presenti la fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni.
  4. Le tabelle di cui al comma 2 devono essere determinate entro 3 mesi dalla data di approvazione della presente legge e aggiornate ogni anno. Le case costruttrici dei veicoli, nonché i produttori dei veicoli, devono obbligatoriamente fornire i dati necessari per la determinazione dei tempi e dei costi di cui al comma 2. In caso di rifiuto, viene applicata dall'IVASS una sanzione di 100.000 euro.
  5. Le sanzioni di cui al comma precedente entrano a far parte delle disponibilità di bilancio dell'IVASS, e devono essere impiegate esclusivamente per le funzioni istituzionali svolte dall'istituto.

ex 4. 02.