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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.42. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/10/2015  [ apri ]
32.42.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Dopo l'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.
(Regime disciplinare delle società).

  1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio farmacista, le società di cui al precedente articolo rispondono delle violazioni delle norme deontologiche previste per la professione del farmacista e sono soggette alla potestà disciplinare dell'Ordine della provincia ove hanno sede legale.
  2. Se la violazione deontologica commessa dal socio farmacista, anche iscritto ad un ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.
  3. Per le violazioni disciplinari commesse dalle società di cui al precedente articolo, l'Ordine provinciale ove ha sede legale la società stessa, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, può applicare una sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

ex *32. 28.