Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Nelle società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, come sostituito dal presente articolo, non possono partecipare in qualità di soci, anche di minoranza, sia direttamente che indirettamente: le aziende farmaceutiche, le fondazioni bancarie, gli enti creditizi, gli intermediari finanziari e le assicurazioni.