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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.20. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/10/2015  [ apri ]
32.20.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  2-bis. Per le società di capitali di cui al comma 1, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In tale caso, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

ex *32. 17.