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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.09. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/10/2015  [ apri ]
32.09.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32.1.
(Semplificazione nella vendita di medicinali omeopatici).

  1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole da «per tali prodotti» fino a «praticata in Italia» sono sostituite con le seguenti: «Per tali prodotti il richiedente può presentare, in alternativa ai risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche, la dimostrazione che i ceppi omeopatici sono di impiego consolidato e tradizionalmente impiegati nella indicazione rivendicata nell'ambito della letteratura omeopatica».

ex 32. 082.