Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
Art. 32. 1.
(Misure per favorire la concorrenza delle imprese italiane all'estero).
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni le parole: «, in regime sospensivo,» sono soppresse.