Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Capo VIII-ter.
TURISMO
Art. 32-quinquies.
(Misure per incrementare la concorrenza nelle imprese ricettive).
1. Indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto, è nullo ogni patto con il quale l'impresa turistica-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi.