Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Art. 32-quinquies.
(Misure urgenti contro l'abusivismo e la concorrenza sleale nel settore ricettivo).
1. A tutela dei consumatori e al fine di garantire una corretta concorrenza tra le imprese, è fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva alberghiera, disciplinata dalle regioni e province autonome, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e Balzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.