Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Capo VIII-ter.
ALTRE MISURE PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSUMATORI
Art. 32-quinquies. – 1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei costi effettivi del servizio, nonché di facilitare le procedure di pagamento del consumatore, è vietata, da parte degli operatori di reti alternative al pagamento postale e bancario, l'applicazione di costi di commissione per il pagamento dei bollettini postali superiori del 10 per cento rispetto ai costi praticati dagli uffici postali presso i rispettivi sportelli.