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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32-quater.011. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/10/2015  [ apri ]
32-quater.011.

  Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

Capo VIII-ter.
COMMERCIO

Art. 32-quinquies.
(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

  1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni di importo inferiore ai 100 euro con esse effettuate, e pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni di importo superiore ai 100 euro con esse effettuate.

ex 23. 07.