Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Capo VIII-ter.
COMMERCIO
Art. 32-quinquies. (Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito). 1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.