Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con l'accettazione dello sconto, l'impresa di assicurazione si impegna altresì a non aumentare il prezzo del premio assicurativo per un periodo non inferiore a 5 anni, ad eccezione dei casi di variazioni contrattuali richieste dell'assicurato o di introduzione di nuove disposizioni normative.