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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.20. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/09/2015  [ apri ]
3.20.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-bis, comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  Lo stesso obbligo, oltre che agli agenti di assicurazione di cui all'articolo 109, comma 1 lettera a), del presente codice, si applica ai mediatori di assicurazione di cui al medesimo articolo, lettera b), nonché alle banche di cui al medesimo articolo, lettera d). Sono comunque fatte salve le necessarie verifiche di adeguatezza della polizza di cui all'articolo 183 del codice.

vedi 3. 117.