Dopo l'articolo 28-bis, aggiungere il seguente:
Art. 28-ter.
1. I notai in esercizio hanno diritto di accesso, in modalità informatica e in ragione del loro ufficio, agli archivi di anagrafe e di stato civile dei comuni e degli Enti centrali dello Stato, con facoltà di prenderne visione e rilasciarne estratti e certificati.
2. L'accesso è gratuito, non comporta oneri per lo Stato e avviene sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tra il Ministero dell'interno e il Consiglio nazionale del notariato a cui carico rimangono i costi di realizzazione e manutenzione delle connessioni telematiche occorrenti.