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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.453. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2015  [ apri ]
26.453.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole da:, i quali assicurano fino alla fine del comma, con le seguenti:. È vietata alla società l'assunzione di incarico quando questo possa determinare un conflitto con gli interessi di altra parte assistita o altro cliente o, comunque, interferire con lo svolgimento dell'incarico; al socio di capitale o altro socio professionista è vietata qualsiasi ingerenza sulla scelta dell'avvocato o del professionista nella conduzione della pratica e sulla sua gestione ed è altresì vietato accedere a qualsiasi informazione sugli affari trattati coperta dal segreto professionale. I soci all'atto dell'assunzione dell'incarico devono dichiarare possibili conflitti di interesse o incompatibilità. La violazione di tale obblighi comporta di diritto lo scioglimento della società.