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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.2. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2015  [ apri ]
26.2.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

  0a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

  «L'indicazione dei clienti e delle specifiche esperienze professionali dei professionisti è consentita solo con il consenso dei clienti interessati. Le restrizioni previste dai codici deontologici possono riguardare esclusivamente i contenuti della pubblicità come previsto al secondo comma. Le restrizioni riguardanti il mezzo pubblicitario utilizzato, incluse quelle riguardanti l'uso di strumenti telematici, domini o social network, sono nulle».

ex 26. 4.