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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.14. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2015  [ apri ]
26.14.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 1-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c) Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. Tali società non possono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato.

ex 0. 26. 38. 13.