Dopo l'articolo 22-ter, aggiungere il seguente:
Art. 22-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
1. Dopo l'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
Art. 178.1.
(Misure per la libera iniziativa economica e per la prevenzione del conflitto d'interesse nelle fasi di gestione dei rifiuti).
1. Al fine di garantire la libera iniziativa economica e di prevenire i conflitti d'interesse tra soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti, favorendo un corretto sistema di trattamento di essi, è vietata la contestuale gestione di più di una fase tra quelle previste nel presente articolo da parte di soggetto pubblico o privato.
2. Per fasi di gestione dei rifiuti di cui al presente articolo si intendono:
a) raccolta, riciclaggio e qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze;
b) smaltimento, (ad esempio discarica) e il recupero di energia, nonché il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite ulteriori disposizioni per prevedere l'estensione del divieto di cui al comma 1 anche qualora le attività di cui ai commi a) e b) siano gestite da soggetti diversi, con particolare riferimento alle forme di collegamento societario tra essi.