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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22-ter.03. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2015  [ apri ]
22-ter.03.

  Dopo l'articolo 22-ter, aggiungere il seguente:

Art. 22-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  1. Dopo l'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

Art. 178.1.
(Misure per la libera iniziativa economica e per la prevenzione del conflitto d'interesse nelle fasi di gestione dei rifiuti).

  1. Al fine di garantire la libera iniziativa economica e di prevenire i conflitti d'interesse tra soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti, favorendo un corretto sistema di trattamento di essi, è vietata la contestuale gestione di più di una fase tra quelle previste nel presente articolo da parte di soggetto pubblico o privato.

  2. Per fasi di gestione dei rifiuti di cui al presente articolo si intendono:
   a) raccolta, riciclaggio e qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze;
   b) smaltimento, (ad esempio discarica) e il recupero di energia, nonché il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite ulteriori disposizioni per prevedere l'estensione del divieto di cui al comma 1 anche qualora le attività di cui ai commi a) e b) siano gestite da soggetti diversi, con particolare riferimento alle forme di collegamento societario tra essi.

ex 32. 024.