Dopo l'articolo 22-ter, aggiungere il seguente:
Art. 22-quater.
(Disposizioni per favorire la concorrenza tra i consorzi dei rifiuti di imballaggio).
1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), le parole: «sull'intero territorio nazionale» sono soppresse;
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. I produttori che intendano dar vita al sistema di gestione autonomo di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono chiamati a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio e di recupero previsti dalla normativa attraverso la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, o di rifiuti di imballaggio equivalenti per quantità e qualità.