Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire la trasparenza della fatturazione dei servizi di fornitura elettrica, idrica, telefonica e del gas, il combinato disposto dell'articolo 2934 e dell'articolo 2948, comma 1, numero 4), del codice civile si interpreta nel senso che il termine di prescrizione di cinque anni ivi previsto concerne anche i suddetti servizi e che esso decorre dal periodo di tariffazione in cui il servizio è stato fornito.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per garantire maggior tutela e informazione ai consumatori.