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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19-sexies.2. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/09/2015  [ apri ]
19-sexies.2.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico deve altresì garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, che viene verificata con cadenza mensile dai venditori, ai clienti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effettuare l'autolettura del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi. La violazione di quanto disposto al periodo precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro.

ex 0. 19. 22. 62.