Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche su richiesta del consumatore o dell'utente interessato sono tenuti a fornire fin dal momento della conclusione del contratto per via telefonica copia, su supporto digitale o con modalità telematiche della registrazione della conversazione con la quale si è concluso il contratto.