Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter) Dopo il comma 4 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» sono aggiunti i seguenti:
4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di far ascoltare, antecedentemente all'intervento di un addetto, una registrazione nella quale vengono forniti i seguenti dati:
a) gli elementi di identificazione univoca della società che effettua il contatto e del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto;
c) attraverso quali modalità e archivi sono entrati in possesso dei dati personali dei contraenti.
4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della comunicazione, al termine della registrazione, presta un esplicito consenso a ricevere la comunicazione.