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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.402. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/09/2015  [ apri ]
15.402.

  Al comma 1, lettera c, dopo il numero 1) aggiungere il seguente.
   2) al comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.».

  Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive
di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti a una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

ident. 15.403.