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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.01. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/09/2015  [ apri ]
14.01.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materie di gestione dei reclami).

  1. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle procedure di gestione dei reclami aventi ad oggetto la gestione dei rapporti contrattuali da parte delle imprese di assicurazione, con regolamento adottato dall'IVASS, è fissato in sette giorni dalla data di ricezione del reclamo il termine entro il quale le medesime imprese sono tenute a dare riscontro al reclamante.
  2. I reclami presentati dalle persone fisiche e giuridiche, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale da soggetti portatori di interessi collettivi nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, ai sensi dell'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono essere trasmessi all'IVASS a mezzo di posta elettronica certificata.

ex 14. 01