Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. dopo la parola: «riscontro» sono aggiunte le seguenti: «ad opera di specialista»;
2. dopo le parole: «da cui risulti» sono aggiunte le seguenti: «clinicamente o»;
3. è aggiunto, in fine, il seguente periodo «È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari».