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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.04. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/09/2015  [ apri ]
10.04.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

  1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione, incrementato delle spese accessorie.

ex 10. 015