Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 170 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in materia di divieto di abbinamento).
1. All'articolo 170 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 4, le parole: «ai sensi dei commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 2».