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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.010. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/09/2015  [ apri ]
10.010.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  «Art. 10-bis. L'articolo 156, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

Art. 156.
(Attività peritale).

  1. L'attività professionale di perito automobilistico per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.
  2. Le imprese di assicurazione possono effettuare l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti esclusivamente mediante l'attività professionale di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157.
  3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e devono agire in condizioni di terzietà e di autonomia, in modo che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economica o personale.
  4. Resta ferma la facoltà da parte del danneggiato di designare un perito di propria fiducia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157 al fine di effettuare l'accertamento e la stima dei danni subiti, con l'obbligo di allegare ai documenti da fornire all'impresa di assicurazione la documentazione relativa al compenso professionale per l'opera svolta.
  5. La perizia, eseguita in remoto o in loco, deve mantenere il suo carattere contraddittorio in tutte le operazioni necessarie alla riparazione dei veicoli.
  6. In ottemperanza alle disposizioni contenute nel comma precedente, ciascuna perizia è costituita dalla valutazione dettagliata del tempo richiesto per ciascuna operazione, firmata dal perito automobilistico e ogni qual volta possibile concordata con l'autoriparatore. Nell'ipotesi in cui la perizia sia effettuata in presenza del solo proprietario del veicolo, la firma dell'eventuale verbale peritale non pregiudica il diritto dell'autoriparatore ad avere la perizia in contraddittorio. In questo caso il perito presenta il suo calcolo all'autoriparatore designato dal proprietario del veicolo per avviare la discussione in contraddittorio.
  7. In caso di controversia tra il perito automobilistico e l'autoriparatore si applica la normativa vigente in materia.
  8. Affinché il perito possa espletare il proprio mandato con professionalità e diligenza si stabilisce che, anche in caso di contrattazione con la compagnia assicuratrice, il costo minimo della parcella per singola prestazione non può essere inferiore al costo della tariffa oraria professionale stabilita dal Collegio o dall'ordine di appartenenza del professionista nominato.

ex 10. 032