stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.011. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/09/2015  [ apri ]
1.011.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

  2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni avvalersi. Questa facoltà deve essere chiarita nelle condizioni generali di polizza e indicata all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di cui al periodo precedente si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.

ident. 1.010.
ex 1. 011