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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.47. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/10/2015  [ apri ]
32.47.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1. 1. All'articolo 9 della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine il seguente comma:

  «7. Le farmacie comunali che abbiano chiuso in perdita due esercizi consecutivi sono poste in vendita dal comune, con procedure ad evidenza pubblica, entro sei mesi dalla conclusione dell'esercizio. Il Comune può mantenerne la titolarità solo nel caso in cui la procedura si concluda senza esito per mancanza di offerte. In tal caso, se la farmacia continua a maturare perdite, il Comune è tenuto a ripetere la procedura di vendita decorso un anno dalla conclusione della procedura precedente. Ai fini del presente comma si tiene conto anche degli ultimi due esercizi conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge».

ex 32. 31.