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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.37. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/10/2015  [ apri ]
32.37.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Le società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 362, come modificato dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso entro trenta giorni dalla costituzione sono tenute ad iscrivere la società e la relativa compagine sociale in un apposito Albo istituito presso gli Ordini provinciali dei Farmacisti. La maggioranza dei soci dovrà essere composta da farmacisti, restano salve le incompatibilità e le relative sanzioni previste dalla legislazione vigente. In ogni caso la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilite la prevalenza dei soci farmacisti entro sei mesi.

ex 32. 67.