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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.36. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/10/2015  [ apri ]
32.36.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Nelle società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, come sostituito dal presente articolo, non possono partecipare in qualità di soci, anche di minoranza, sia direttamente che indirettamente: le aziende farmaceutiche, le fondazioni bancarie, gli enti creditizi, gli intermediari finanziari e le assicurazioni.

ex 32. 66.