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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.11. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/10/2015  [ apri ]
32.11.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le parole:; le società di capitali di cui alla presente lettera possono detenere fino ad un massimo di quote della farmacia privata pari al 49 per cento del totale.

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1. 1. Con regolamento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 novembre 2015, a partire dal 1° gennaio 2016:
   a) è abbassato il quorum del rapporto tra farmacie e numero di abitanti al fine di incrementare il numero di sedi;
   b) sono stabilite modalità per lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche assicurando che vi sia una valutazione per soli titoli, ove il sistema sanitario lo necessiti, e con punteggi specifici, da attribuire per i laureati in farmacia titolari di parafarmacia, tenendo conto del rispetto della priorità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti per l'abilitazione alla titolarità. Sono escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia e di titolari di farmacia in prima oppure attraverso trust oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione.

ex 32. 33.