stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.06. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/10/2015  [ apri ]
32.06.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32.1.

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, limitatamente alle preparazioni equivalenti di cui agli elenchi redatti dall'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.»
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  1-bis. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 del presente articolo che effettuano l'attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non possono essere in numero superiore a uno ogni 5.000 abitanti. In ogni caso gli esercizi commerciali aderenti ad una catena commerciale a carattere nazionale possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci equivalenti in esercizi commerciali solo in un numero non superiore a 2 ogni 50.000 abitanti.

ex 32. 060.