Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
Art. 32.1.
1. All'articolo 32, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «esperita la procedura di cui al comma 1-bis» sono soppresse;
b) il comma 1-bis è abrogato.