Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32. 1.
(Prestazioni aggiuntive erogabili in farmacia).
1. È consentito al farmacista iscritto all'albo effettuare professionalmente in farmacia o a domicilio del paziente, anche nell'ambito di campagne di vaccinazione rivolte alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzate a livello nazionale e regionale, iniezioni intramuscolari o ipodermiche nonché piccole medicazioni e interventi di primo soccorso.