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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32-quater.019. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/10/2015  [ apri ]
32-quater.019.

  Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

Capo VIII-ter.
TUTELA DEL MADE IN ITALY

Art. 32-quinquies.

  1. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa dell'Unione Europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è ai sensi dell'articolo 517 quater del codice penale.

ex 32. 037.