Sostituirlo con il seguente:
Art. 30.
(Misure per l'accesso al notariato).
1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera b-bis) è soppressa.
2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: «continuativamente dopo la laurea», sono inserite le seguenti: «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137».