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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.4. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2015  [ apri ]
26.4.

  Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 1), 2) e 3) con i seguenti:
   1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La professione forense può essere esercitata solo da un avvocato individuale o che partecipa ad associazioni tra avvocati disciplinate dal presente comma»;
   2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. Tali società non possono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato.».
   3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

  «L'avvocato può essere associato ad una sola associazione tra avvocati ed a massimo tre società multidisciplinari»;
   4) il comma 5 è abrogato;
   5) al comma 6 le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5».

ex 26. 5.