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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.3. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2015  [ apri ]
22.3.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, del parole: «L'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti possono essere subordinati all'erogazione obbligatoria di un carburante alternativo di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/94/UE, se tale obbligo non comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo secondo i criteri di valutazione stabiliti con le modalità di cui al successivo comma 21».

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis: Al comma 21 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono aggiunte, infine, le parole: «Inoltre, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono i criteri per la valutazione degli ostacoli tecnici e degli oneri economici di cui al comma 17, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi e di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti.».

ex 0. 22. 28. 11.