Dopo l'articolo 22-ter, aggiungere il seguente:
Art. 22-quater. – (Disposizioni per favorire la libera iniziativa economica in tema di riutilizzo e riciclo dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggio anche in attuazione della Direttiva 94/62/CE). 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 195, comma 2, alla lettera e) sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, nel rispetto del principio secondo cui il produttore che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati i propri rifiuti non è tenuto al pagamento della TARI»;
b) All'articolo 222, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. In attuazione della Direttiva 94/62/CE, i sistemi di restituzione da parte dei consumatori degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio che assicurino il riutilizzo o il riciclaggio dei medesimi operano in regime di concorrenza e libero mercato in conformità con le regole previste nei Trattati.