stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 22-ter.02. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2015  [ apri ]
22-ter.02.

  Dopo l'articolo 22-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 22-quater. – (Disposizioni per favorire la libera iniziativa economica in tema di riutilizzo e riciclo dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggio anche in attuazione della Direttiva 94/62/CE). 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 195, comma 2, alla lettera e) sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, nel rispetto del principio secondo cui il produttore che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati i propri rifiuti non è tenuto al pagamento della TARI»;
   b) All'articolo 222, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

  3-bis. In attuazione della Direttiva 94/62/CE, i sistemi di restituzione da parte dei consumatori degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio che assicurino il riutilizzo o il riciclaggio dei medesimi operano in regime di concorrenza e libero mercato in conformità con le regole previste nei Trattati.

ex 32. 023.