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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19-octies.0401. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2015  [ apri ]
19-octies.0401.

  Dopo l'articolo 19-octies, aggiungere il seguente:

Art. 19-nonies.
(Disposizioni urgenti per l'affidamento in concessione della distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali comunali).

  1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di sette mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di otto mesi per gli ambiti del terzo raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del quarto raggruppamento, di sette mesi per gli ambiti del quinto raggruppamento, di tre mesi per gli ambiti del sesto raggruppamento, di due mesi per gli ambiti del settimo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3 – quater della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori tre mesi.
  2. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati. Al comma 2 del medesimo articolo l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori cinque mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta»