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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.9. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/09/2015  [ apri ]
9.9.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2947 del codice civile, dopo le parole: «due anni» sono inserite le seguenti: «In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore».

ex 9. 25