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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.02. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/09/2015  [ apri ]
9.02.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: «1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal qual siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia».

ex 9. 04