Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In presenza di procedimenti avviati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico o dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei riguardi dei gestori dei servizi elettrici, idrici e del gas, relativi a modifiche alle modalità di tariffazione, ivi compresa la periodicità, nonché relativi all'applicazione di conguagli tariffari che comportino maggiori oneri all'utenza, sono sospesi sino a definizione del procedimento:
a) l'obbligo per gli utenti del pagamento dei suddetti maggiori oneri;
b) l'applicazione delle modifiche alle modalità di tariffazione;
c) le eventuali misure dei gestori volte a ridurre o sospendere il servizio, in conseguenza del mancato pagamento delle modifiche tariffarie e dei suddetti maggiori oneri.
Gli eventuali maggiori oneri già riscossi sono posti a scomputo delle tariffazioni successive. Le suddette Autorità dispongono con propri atti l'applicazione del presente comma.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per garantire maggior tutela e informazione ai consumatori.