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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19-bis.401. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/09/2015  [ apri ]
19-bis.401.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è aggiunto il seguente:
  «Art. 38-bis. – 1. Le imprese elettriche integrate degli enti locali e delle cooperative che riforniscono meno di 10.000 clienti allacciati o che riforniscono piccole reti di distribuzione isolate adottano sistemi di tenuta della contabilità atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi relativi alle attività di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica sulla base di dati analitici, verificabili e documentabili. Si applica il regime previsto dal Titolo VII dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM.