Al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:
a) all'articolo 8, comma 9, sono aggiunte, in fine, le parole: «Per la gestione di tale linea le forme pensionistiche possono anche sottoscrivere direttamente titoli di debito emessi o garantiti da un Paese membro dell'Unione Europea o da organismi nazionali ed internazionali di carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Paesi membri dell'Unione Europea. La contabilizzazione dei valori degli investimenti riconducibili a tale linea, sottoscritti direttamente dalla forma pensionistica, è operata al valore di carico tenendo conto dei principi di cui al primo periodo dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 166/2014».