Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 150, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«Nel caso di sinistri che coinvolgono veicoli appartenenti a tipologie incluse in settori tariffari diversi, la regolazione contabile dei rapporti economici tra le imprese di assicurazione deve prevedere che all'impresa gestionaria spetti il rimborso dell'intera somma liquidata, secondo criteri e meccanismi di regolazione che incentivino l'efficienza produttiva delle imprese di assicurazione e, in particolare, la congruità dei risarcimenti e il monitoraggio dei rimborsi.»;